TFR in busta paga

TFR in busta paga: al datore di lavoro il modulo per la Qu.I.R

Il lavoratore del settore privato che, dal 1° marzo, opterà per il TFR in busta paga dovrà presentare al datore di lavoro il modulo per la Qu.I.R, la “Quota maturanda del Trattamento di fine
rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”. Il Dpcm attuativo previsto dalla legge di Stabilità è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere. L’opzione è irrevocabile per il
periodo transitorio fissato dal mese di marzo 2015 al 30 giugno 2018 e prevale su tutte le scelte già effettuate dal lavoro precedentemente, anche quelle riguardanti i versamenti al fondo di
previdenza complementare.

È in dirittura d’arrivo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che rende operativa la possibilità ai lavoratori di richiedere l’erogazione del TFR in busta paga prevista dalla legge di Stabilità 2015. La “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”, che consente di richiedere al datore di lavoro l’erogazione per il periodo transitorio fissato dal mese di marzo 2015 al 30 giugno 2018. Il decreto, previsto dall’articolo 1 comma 26, della legge n. 190/2014, indica anche i termini entro i quali manifestare l’opzione che, come è noto, è vincolante per l’intero periodo e prevale su tutte le scelte già effettuate dal lavoro precedentemente. Dunque, rimarranno congelati gli eventuali versamenti in tutto o in parte da effettuare favore del fondo di previdenza complementare. Naturalmente per tali lavoratori non andranno versate le somme relative al TFR maturando al Fondo di tesoreria INPS. In ogni caso, il lavoratore dovrà avere maturato almeno sei mesi di anzianità presso il datore di lavoro nel quale si trova in forza al momento della scelta. Nel computo occorre tenere conto del rapporto di lavoro in corso e quindi non assumono rilevanza eventuali periodi pregressi relativi a precedenti contratti anche se svolti presso lo stesso datore di lavoro. I datori di lavoro obbligati al pagamento in busta paga sono i datori di lavoro privati con esclusione di quelli del settore agricolo, datori di lavoro domestico e di quelli sottoposti a procedure concorsuali nonché per coloro che versano in situazione di crisi ai sensi dell’articolo 4
della legge n. 297 /1982. Ricevuto il modulo i datori di lavoro procederanno all’ inserimento in busta paga della quota maturanda.

La finalità è quella di consentire a queste ultime di poter avere il tempo di accedere, se lo riterranno, al finanziamento agevolato previsto.

Una volta consegnato il modulo Qu.I.R. al datore di lavoro, il Tfr in busta paga sarà liquidato a partire dal mese successivo a quello della richiesta nelle aziende con più di 50 dipendenti e tre mesi dopo in quelle con meno di 50 dipendenti. Questo per dare tempo alle piccole imprese, che utilizzato il Tfr lasciato in azienda come fonte di autofinanziamento, di accedere ai prestiti delle banche assistiti dal Fondo di garanzia dello Stato. Prestiti cui dovranno essere applicati tassi non superiori al tasso di rivalutazione del Tfr.
Non possono accedere all’operazione Tfr in busta paga i lavoratori dipendenti domestici, i dipendenti del settore agricolo, di aziende sotto procedure concorsuali e fallimentari o di ristrutturazione dei debiti. Esclusi anche i dipendenti in servizio in unità produttive sotto cassa integrazione straordinaria.