Finanziamento del TFR anticipato: termini e modalità
Con la Legge di Stabilità i dipendenti di tutte le aziende private italiane possono richiedere il TFR anticipato in busta paga, il quale viene liquidato fino al 2018. L’opzione può essere esercitata una sola volta ed è irreversibile fino al 30 giugno 2018. La somma anticipata è soggetta a tassazione ordinaria, e non a quella più favorevole prevista per il TFR accantonato.
Quali sono le novità?
Grazie all’accordo, dello scorso 20 marzo, con l’ABI le piccole e medie imprese fino a 50 dipendenti possono chiedere alla banca di anticipare le somme dovute ai dipendenti che chiedono il TFR in busta paga, applicando le stesse condizioni previste per la rivalutazione del TFR, con rimborso al 30 ottobre 2018 (oppure entro il mese successivo alla cadenza del rapporto di lavoro, nel caso in cui quest’ultimo si interrompa prima). L’anticipo del TFR riguarda i periodi di paga che vanno dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.
Documentazione
Il datore di lavoro deve presentare alla banca la seguente documentazione:
- certificazione INPS del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore;
- visura camerale che attesta l’insussistenza di situazioni di difficoltà aziendale individuate dall’articolo 3 del DPCM,
- ulteriori documentazioni eventualmente richieste dalla banca a cui si chiede il finanziamento (es. data di pagamento degli stipendi).
Tempistiche
La banca, dopo aver ricevuto la richiesta del datore di lavoro, presenta all’INPS la richiesta di finalizzare l’operazione, utilizzando la piattaforma elettronica dell’Istituto previdenziale. Il contratto di finanziamento vero e proprio viene poi siglato fra banca e impresa entro il mese precedente l’avvio della liquidazione del TFR anticipato, fornendo una disponibilità creditizia pari alla quota di TFR da versare mensilmente al dipendente. Il primo mese di disponibilità sarà giugno 2015.
Garanzie e interessi
Il finanziamento è automaticamente garantito dall’INPS senza bisogno di alcuno specifico adempimento. Il tasso di interesse non può superare l’1,5%.
Rimborso e revoca
L’azienda dovrà rimborsare il finanziamento in un’unica soluzione al 30 ottobre 2018, oppure il mese successivo a quello in cui interviene, eventualmente, l’interruzione del rapporto di lavoro. È possibile ampliare la richiesta di finanziamento anche successivamente alla prima domanda, sia a fronte di nuove richieste di anticipazione TFR da parte dei dipendenti sia a parità del numero di dipendenti. Nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi il finanziamento per finalità diverse a quelle previste dall’anticipo TFR, il prestito verrà e la somma già incassata andrà restituita. Nel caso in cui si interrompa il rapporto di lavoro, l’impresa lo comunica alla banca attraverso la denuncia contributiva mensile e l’Istituto presenta la conseguente richiesta di rimborso. Se l’impresa non paga, la banca si avvale del Fondo INPS.