Agevolazioni per il leasing immobiliare abitativo
Con la Legge di Stabilità 2016 sono previsti una serie di benefici fiscali, sia per quanto riguarda imposte dirette e indirette, per chi fa ricorso al leasing abitativo con contratto stipulato nel periodo 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2020.
AGEVOLAZIONI IRPEF
Sono previste specifiche agevolazioni ai fini IRPEF (imposte sui redditi delle persone fisiche) per coloro che stipulano contratti di leasing aventi per oggetto immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.
In primo luogo, occorre possedere tutti i seguenti requisiti all’atto della stipula del contratto di leasing immobiliare abitativo:
– un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro;
– non essere titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
A differenziare le agevolazioni fiscali da applicare è anche l’età del cliente all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria.
Sotto i 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di:
• una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro annui;
• una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro.
Dai 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di:
• una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro annui;
• una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 10.000 euro.
Per fruire delle detrazioni IRPEF previste è necessario che l’immobile oggetto dell’operazione di leasing immobiliare abitativo venga destinato dall’utilizzatore ad abitazione principale entro un anno dalla consegna; a tal fine si considera abitazione principale secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui redditi “quella nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Non è quindi richiesto che nell’immobile dimori abitualmente l’utilizzatore in prima persona. E’ sufficiente che vi dimori un familiare.
In caso di contitolarità del contratto di leasing, si considera il reddito complessivo per singola persona e le agevolazioni IRPEF sono ridotte alla percentuale pari alla quota di intestazione del contratto. Ad esempio nel caso di cointestazione (50% e 50%) ciascuno può detrarre il 19% del canone leasing con un limite massimo di 4.000 euro (per gli under 35) o di 2.000 euro (per gli over 35) e il 19% con un limite massimo di 10.000 euro (per gli under 35) o di 5.000 euro (per gli over 35) al momento del riscatto.
Le detrazioni in oggetto trovano applicazione sino al 31 dicembre 2020. Tale limitazione temporale deve intendersi riferita ai contratti di leasing immobiliare abitativo stipulati entro la suddetta data, a prescindere dal fatto che la durata del leasing si protragga oltre il 31 dicembre 2020.
Le imposte per l’acquisto dell’immobile ad opera del concedente
Se l’utilizzatore ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, le imposte d’atto sull’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing concedente sono:
– nel caso di acquisto da privato (o da impresa, ma con vendita esente da Iva)
• imposta di registro del 1,5%
• imposta ipotecaria fissa di 50 euro
• imposta catastale fissa di 50 euro
– nel caso di acquisto da impresa, con vendita soggetta a Iva
• Iva al 4%
• imposta di registro fissa di 200 euro
• imposta ipotecaria fissa di 200 euro
• imposta catastale fissa di 200 euro
La base imponibile su cui calcolare l’imposta è sempre il prezzo perché alle compravendite di immobili abitativi effettuate nei confronti di società di leasing non è possibile estendere il meccanismo del “prezzo-valore” (base imponibile dell’imposta di registro pari al valore catastale).
L’imposta di registro, quando dovuta in misura proporzionale, non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro e i trasferimenti assoggettati a tale imposta sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Oltre alle imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale) in misura fissa, alle vendite assoggettate a Iva si applicano l’imposta di bollo di 230 euro (considerando il caso del rogito notarile) e la tassa ipotecaria di 90 euro (di cui 55 per la voltura catastale).
Nel caso di redazione di un unico atto, contenente sia il leasing immobiliare abitativo che l’atto di compravendita dell’immobile, sia in caso di stipula separata è dovuta un’ulteriore imposta fissa di registro di 200 euro per la registrazione del contratto di leasing immobiliare.
Nella tabella seguente è predisposto un riepilogo delle imposte dovute per gli atti di trasferimento in favore della società di leasing concedente considerando a priori che:
– l’immobile non appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9;
– l’utilizzatore possegga i requisiti prima casa.
Venditore | ||||
IVA | Imposta Registro |
Imposta Ipotecaria |
Imposta Catastale |
|
Privato | NO | 1,5% | 50 euro | 50 euro |
Impresa, con vendita soggetta ad IVA | 4 % | 200 euro | 200 euro | 200 euro |
Impresa, con vendita esente da IVA |
NO | 1,5% | 50 euro | 50 euro |
Le agevolazioni sopra illustrate trovano applicazione ai contratti di leasing stipulati sino al 31 dicembre 2020.
In caso di leasing finanziario è possibile finanziare l’imposta sul valore aggiunto e/o le imposte d’atto dovute sul trasferimento dell’immobile acquistato dalla società di leasing nonché le spese notarili e peritali sull’immobile.
Le imposte nel caso di riscatto finale
All’opzione finale di acquisto (riscatto) sull’ immobile abitativo, l’utilizzatore corrisponderà le imposte d’atto in misura fissa (200 euro + 200 euro + 200 euro).
Le imposte per la registrazione del contratto di leasing
Si applica l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro per i contratti di leasing:
– redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
– nel caso di scrittura privata semplice solo se registrati volontariamente o se enunciati nell’atto di compravendita.
Per i canoni di leasing non è prevista l’imposta di registro del 2%
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