Credito tributo 6856 per l’investimento in nuovi beni strumentali
L’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 96/E del 19 novembre 2015 con cui viene istituito il nuovo codice tributo 6856 per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Cos’è e a cosa si riferisce?
COS’E’ IL CREDITO TRIBUTO 6856
Il codice tributo 6856 è stato istituito per utilizzare in compensazione con modello F24 il credito d’imposta derivante dagli investimenti in beni strumentali nuovi. Per consentire l’utilizzo in compensazione di questo particolare credito d’imposta, infatti, non esisteva un codice tributo ad hoc. La risoluzione n. 96/E15 ha quindi istituito il seguente codice tributo:
Codice tributo 6856 denominato «Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 18, D.L. 91/2014».
COME FUNZIONA
In sede di utilizzo del modello F24, il codice tributo 6856 deve essere indicato come segue:
- sezione erario nella colonna «importi a credito compensati» ovvero «importi a debito versati»;
- sezione anno di riferimento valorizzando l’anno di sostenimento della spesa, nel formato AAAA.
Il codice tributo 6856 sarà utilizzabile in compensazione con modello F24 a partire dal prossimo 1° gennaio 2016.
BENEFICIARI
L’agevolazione fiscale spetta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica.
Il credito d’imposta spetta per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione con codice tributo 6856 in modello F24, viene riconosciuto nella misura del 15% dell’eccedenza delle spese sostenute rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco nei 5 periodi d’imposta precedenti (2009-2013)
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