Enpacl, incentivi per gli studi professionali.

Arriva il contributo dell’ENPACL per i consulenti del lavoro pensato per favorire il “passaggio generazionale” e la continuità fra gli studi professionali. Un apposito fondo provvederà alla concessione di finanziamenti fino a 250.000 euro per ogni iscritto e all’erogazione, al cessionario dello studio professionale, di un contributo a fondo perduto pari al 12% del finanziamento ottenuto nel limite massimo di 30.000 euro. Potranno beneficiare del contributo gli iscritti all’ENPACL da almeno tre anni e in regola con il versamento della contribuzione obbligatoria e la quota di iscrizione all’Ordine.

Beneficiari

Sono esclusi i Consulenti del Lavoro che, in qualità di cessionari, si trovino in una condizione di parentela o affinità entro il 2° grado con il cedente lo Studio professionale.

Sono inclusi i Consulenti del Lavoro:

– iscritti all’Ente da almeno tre anni,

– in regola con il versamento della contribuzione obbligatoria e la quota di iscrizione all’Ordine.

La regolarità contributiva dovrà permanere per tutta la durata dell’agevolazione. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi contributivi e del versamento del contributo di iscrizione all’Albo nel corso della durata del finanziamento, si potrebbe realizzare la decadenza dall’agevolazione con possibilità per l’Ente di chiedere all’iscritto di restituire quanto erogato.

Agevolazione

Concessione di finanziamenti fino a 250.000 euro per ogni iscritto e l’erogazione al cessionario dello studio professionale di un contributo a fondo perduto pari al 12% del finanziamento ottenuto, nel limite massimo di 30.000 euro.

Obblighi della parte cedente e del cessionario

Al fine di favorire il trasferimento della Clientela al nuovo Professionista, la Parte cedente dovrà assumere obblighi positivi di fare e obblighi negativi di non fare, quali ad esempio assolvere ad un periodo di affiancamento al cessionario per un periodo minimo di tempo finalizzato a favorire il passaggio del rapporto fiduciario indirizzando al contempo tutta la Clientela oggetto di cessione esclusivamente verso il cessionario; obblighi di non fare, invece, consistono, ad esempio, nell’astenersi dallo svolgimento di atti in concorrenza con il cessionario per un periodo comunque limitato nel tempo.

Infine, tenuto conto che la cessione della Clientela dello Studio si realizza solo con il consenso del Cliente ad accettare il nuovo Professionista, la Parte cedente si obbliga a rideterminare il prezzo di cessione in ragione dell’effettivo subentro nel rapporto professionale, utilizzando gli stessi parametri utilizzati per la determinazione del prezzo inizialmente pattuito. Per quanto concerne i  pagamenti a carico del cessionario, una prima parte del prezzo concordato sarà pagata al momento della sottoscrizione dell’atto di cessione, il saldo secondo i termini concordati tra le Parti, trascorso comunque un periodo minimo.

Fonte Ipsoa