Incentivi per le bonifiche da amianto
Credito d’imposta
Il credito vale per gli anni 2017, 2018 e 2019 e sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per beneficiarne, gli interventi devono avere un importo unitario di almeno 20mila euro, mentre il limite di spesa complessivo è di c.a. 5,7 milioni di euro.
Il credito non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Per usufruirne bisognerà presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni successive relative ai periodi nei quali il credito è utilizzato.
C’è da fare i conti, inoltre, con i limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall’art. 34 della legge 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare.
Il bonus dà attuazione ad una risoluzione del Parlamento europeo del 2013 (14 marzo) e si aggiunge alle detrazione per la bonifica da amianto destinata alle persone fisiche e prorogata fino al 31 dicembre 2016 nella misura del 50 per cento dalla legge di Stabilità appena approvata.
Fondo per interventi su immobili pubblici
Il fondo copre la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, presso il Ministero dell’Ambiente, riservato ad interventi su edifici pubblici. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Anche il funzionamento del Fondo è legato ad un decreto attuativo. Al Ministero dell’Ambiente il compito di emanarlo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato ambientale.