TOSCANA. Nuovo bando del Fondo di garanzia turismo e commercio
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 4207 del 21 settembre, ha approvato e pubblicato il bando “Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio“, con una dotazione finanziaria inziale di 3 milioni di euro, rinnovando la volontà di sostenere, attraverso la previsione di un fondo di garanzia su finanziamenti per programmi di sviluppo aziendale e di acquisizione di attivi di uno stabilimento, la competitività delle imprese ed in particolare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale delle imprese.
FINALITA’
Il bando ha lo scopo di agevolare la realizzazione di programmi di investimento di:
a) sviluppo aziendale: programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare
un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente;
b) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se connessi all’attuazione di un piano di crescita dell’attività dell’impresa.
DESTINATARI
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie Imprese anche di nuova costituzione (iscritte alla Camera di Commercio da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia), regolarmente iscritte al registro delle imprese che operano nei settori del Turismo e Commercio.
SOGGETTI FINANZIATORI
Sono ammessi i seguenti soggetti finanziatori aderenti al vigente Protocollo d’intesa Regione-Banche-Soggetto gestore:
a) le banche iscritte all’Albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
e successive modifiche e integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
c) gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco generale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, limitatamente alle operazioni di microcredito;
d) le Società di gestione del risparmio (Sgr) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che svolgono in via esclusiva l’attività di promozione e di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi e le Società di gestione armonizzate con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, autorizzate, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente alle operazioni di “minibond”.
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
La garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed escutibile a prima richiesta – è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all’80% dell’importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione – per capitale e interessi contrattuali e di mora – del soggetto finanziatore nei confronti dell’impresa beneficiaria, calcolato al 60° giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.
L’importo massimo garantito è fissato in 1.200.000 euro per singola impresa, e in 1.800.000 euro per gruppi di imprese, tenuto conto dell’esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia. In ogni caso l’importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell’importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.
La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori.
La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell’impresa richiedente l’agevolazione. Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e
assicurative.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili i programmi di investimento da effettuare esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia finalizzati a:
Sviluppo aziendale: il fondo supporta programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento o ampliare uno stabilimento esistente.
Acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, a condizione che
– sia connesso all’attuazione di un piano di crescita dell’attività dell’impresa e gli attivi vengano acquistati da investitori indipendenti., ossia soggetti che non abbiano rapporti di parentela entro il secondo grado con il titolare e/o il legale rappresentante dell’impresa;
– l’operazione avvenga a condizioni di mercato.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse le seguenti operazioni finanziarie finalizzate ad investimenti:
– finanziamenti;
– operazioni di locazione finanziaria;
– emissioni di obbligazioni (“mini bond”).
L’importo massimo per singolo finanziamento è pari a 1.500.000 euro. I finanziamenti di importo pari o inferiore a 25.000 euro sono considerati “operazioni di microcredito”. Tale importo è da intendersi come limite massimo per singola impresa.
Le operazioni finanziarie devono avere una durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi, comprensivo di un eventuale preammortamento massimo di 12 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.
SCADENZA E PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere presentata esclusivamente online a partire dalle ore 9:00 dell’ 1 ottobre fino al 30 giugno 2016. La Regione Toscana si riserva di sospendere la presentazione delle domande in caso di esaurimento della dotazione del fondo.