Legge di Stabilità 2016: maxiammortamento anche per autovetture e computer

Come abbiamo accennato precedentemente tra le novità previste dal nuovo disegno di legge di Stabilità per il 2016 emerge la il c.a. maxiammortamento ossia la maggiorazione del 40% degli ammortamenti e delle quote capitale dei canoni di leasing. Ciò renderebbe molto vantaggioso investire in beni strumentali, ricordando che anche gli incentivi promossi dalla Nuova Sabatini agevolerebbe notevoltmente l’investimento in merito.

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I BENI – MAXI AMMORTAMENTO

Si applica a tutti i beni strumentali nuovi (anche autovetture e computer) delle imprese e degli esercenti arti e professioni. Sono esclusi solo i beni espressamente elencati nella norma e cioè:
– i fabbricati e le costruzioni,
– i beni per i quali sono stabiliti nel D.M. 31 dicembre 1988 coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
– le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale,
– il materiale rotabile, ferroviario e tranviario
– gli aerei completi di equipaggiamento.

Il maxi-ammortamento dovrebbe spettare per i macchinari e gli impianti infissi al suolo, cioè quelli che non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità e per gli impianti fotovoltaici assimilati ai beni mobili. Il beneficio spetta ai beni strumentali e non a quelli merce e ai materiali di consumo.

Rientrano, nell’agevolazione anche beni strumentali di larga diffusione, quali autovetture e computer utilizzati nell’esercizio dell’attività. Appare, però, opportuno precisare le modalità di applicazione previste per i veicoli.

L’incentivo spetta per tutte le tipologie di autovetture di imprese, artisti e professionisti, siano esse utilizzate esclusivamente quali beni strumentali nell’attività propria date in uso promiscuo ai dipendenti, utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio o utilizzate diversamente da quelle precedenti.

Soltanto per questi ultimi veicoli,  per i quali la deduzione è stabilita nella misura del 20%, sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. I primi commentatori hanno sollevato il dubbio se dovessero essere maggiorate del 40% anche le percentuali del 20, del 70 e dell’80 per cento stabilite per le diverse tipologie di autoveicoli.

La relazione di accompagnamento precisa che la maggiorazione “produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing ”: restano, quindi, invariate le dette percentuali, che hanno, d’altronde, la diversa finalità di forfetizzare l’inerenza dei costi relativi a tali beni.

Il riferimento esclusivo agli ammortamenti e ai canoni comporta che il costo non è, invece, incrementabile ai fini dell’applicazione delle altre norme, quali quelle relative alla determinazione delle plus/minusvalenze, al plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione, alla deduzione delle spese di gestione delle auto e dei canoni di noleggio a lungo termine nonché al calcolo del test di operatività e del reddito minimo delle società di comodo.
L’agevolazione spetta soltanto ai fini delle imposte sui redditi e non dell’IRAP e riguarda l’intero ammontare degli investimenti i quali devono essere effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
É possibile fruire dell’incentivo per tutto il periodo di deduzione degli ammortamenti e dei canoni, fino all’eventuale cessione del bene.