Rapporti di collaborazione: la nuova disciplina
Dal 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Gli unici contratti di collaborazione esclusi da queste presunzioni assolute di subordinazione sono:
- Le collaborazioni disciplinate da Accordi Collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- Le attività rese da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;
- Le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;
- Le collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.
Una attenzione particolare dovrà essere tenuta, dall’azienda, al fine di evitare alcuni indici che possono inquadrare l’attività in un rapporto di lavoro subordinato:
- mancanza di autonomia,
- assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’imprenditore,
- uso dei mezzi di lavoro del datore,
- inserimento stabile all’interno di un processo produttivo e dell’organizzazione aziendale,
- retribuzione fissa mensile,
- orario di lavoro fisso e continuativo,
- continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico, organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali.
Stabilizzazione di rapporti di collaborazione
In relazione a rapporti di collaborazione (co.co.co., co.co.pro. partita IVA), se l’azienda volesse stabilizzare il lavoratore, sempre dal 1° gennaio 2016 sarà possibile assumere ex collaboratori a tempo indeterminato, senza l’applicazione delle sanzioni amministrative collegate all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro precedentemente sottoscritto. E’ necessario che le parti sottoscrivano un accordo in sede protetta (Direzione del Lavoro, Sindacati/Associazioni datoriali o Commissione di Certificazione) nel quale:
- il lavoratore rinuncia ad eventuali pretese sulla riqualificazione del rapporto di collaborazione cessato;
- il datore di lavoro, nei successivi 12 mesi, non licenzi il lavoratore per giustificato motivo oggettivo.