Ricerca & Sviluppo: codice tributo per credito d’imposta.

L’ Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per la fruizione in compensazione, cioè ‘6857’, denominato ‘Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145′. Il credito d’imposta in merito potrà essere utilizzato in compensazione, attraverso modello F24, dal 1° gennaio 2016.

BENEFICIARI

Il credito è rivolto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

COME FUNZIONA

Il codice deve inserito nella sezione ‘Erario‘ del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna ‘importi a credito compensati‘ o, laddove il contribuente debba procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna ‘importi a debito versati‘. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa. L’agevolazione va utilizzata esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.