Tutto ciò che devi sapere sul lavoro accessorio.

L’Inps, con la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, descrive, l’istituto del lavoro accessorio, con particolare riferimento alla sua compatibilità e cumulabilità con le prestazioni di sostegno al reddito (indennità di mobilità, NASpI, disoccupazione agricola, Cassa Integrazione Guadagni).

L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che, per prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile e a tutti i committenti. Fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, per anno civile, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.

Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti acquistano, esclusivamente attraverso modalità telematica, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.
Il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro; nel solo settore agricolo il valore è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative sul piano nazionale.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito
Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”
Quindi i percettori di ammortizzatori sociali possono rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile. La disciplina è applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore al fine di garantire un’equiparazione tra lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito che abbiano percepito redditi tramite voucher tra il 1 gennaio 2015 e il 24 giugno 2015 e quelli che abbiano percepito tali redditi fino al 31 dicembre 2014 e a partire dal 25 giugno 2015.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità
Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile, il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).
Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro 5 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola
Per i trattamenti di disoccupazione agricola si conferma la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per quanto riguarda l’applicazione della norma in argomento, si ritiene utile rammentare, in considerazione del fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni
Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile. Quindi, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010).

Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.

Fonte: Inps