Nuova disciplina sull’indennità per i lavoratori call center
Nuova normativa sull’indennità riconosciuta in favore dei lavoratori del settore dei call-center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Causale dell’indennità e crisi aziendale.
L’indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da crisi aziendale. La crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti in biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo. La crisi deriva da un evento improvviso ed imprevisto, estero alla gestione aziendale. Sono considerate anche le imprese ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività ,
Cosa deve fare l’impresa
- presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere, inoltre, verificato, in via generale, il ridimensionamento – o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l’assenza di nuove assunzioni.
- presentare un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall’intervento. Il programma di risnamento deve garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione.
Contribuzione addizionale e tfr
La contribuzione è obbligatoria a carico delle imprese che vengono ammesse al trattamento di integrazione salariale in misura diversa rispetto a quella prevista dalla normativa previgente.
Il tfr maturato durante il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa sono a carico del datore di lavoro.