Nuova attività? Prelievo fiscale al 5% per 5 anni per le start up.

La Legge di Stabilità approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri prevede numerose novità fiscali.

Emerge la possibilità di accedere a un prelievo fiscale ultraridotto, ossia del 5% (come prevede il regime “dei minimi”) per chi avvia una nuova attività, applicato per i primi 5 anni di vita dell’attività.

Si prevede, quindi, che il regime dei minimi diventi il regime delle start up (eliminando, però, la previsione del prolungamento dell’applicazione dello stesso fino al compimento del 35° anno).

La nuova legge di stabilità però lascia invariate le condizioni per accedere al regime agevolato:

– non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o di impresa anche in forma associata o familiare;

– l’attività non deve costituire la prosecuzione di un’altra forma di attività esercitata sotto forma di lavoro dipendente od autonomo;

– qualora si prosegua un’attività svolta da altro contribuente l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo precedente non deve essere superiore ai limiti differenziati per attività previsti nel regime forfettario.

Inoltre, la normativa prevede che i contribuenti che abbiano avviato una nuova attività nel 2015 e si siano avvalsi del regime forfettario, fruendo della riduzione di un terzo del reddito, possono beneficiare delle nuove disposizioni, più favorevoli,  per i prossimi 4 anni (2016, 2017, 2018 e 2019).

Non è stata prevista, invece, una disciplina transitoria a chi ha scelto di fruire nel 2015 e negli anni precedenti, ricorrendo nei presupposti, del “regime dei minimi”. La legge 190/2015 stabiliva che i contribuenti che nel 2014 si erano avvalsi di tale regime avrebbero potuto continutare a goderne fino alla scadenza del quinquennio  al compimento del 35° anno di età. In sede di conversione del Dl 192/2014 è stato previsto che lo stesso regime poteva essere scelto dai soggetti la cui attività fosse iniziata nel 2015. Il Ddl di stabilità non ha abolito queste previsioni e si ritiene, pertanto, che i soggetti interessati possano continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza (compreso il prolungamento del 35° anno).