Super bonus tirocini

Parte l’incentivo “super bonus occupazione- trasformazione tirocini”, nell’ambito del programma Garanzia Giovani, per le assunzioni effettuate dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate.

Beneficiari

Il super bonus tirocini spetta a tutti i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato a partire dal 1° marzo 2016 fino al 31 dicembre 2016, giovani che abbiano svolto, o stiano svolgendo, un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito di Garanzia Giovani avviato prima del 31 gennaio 2016. Non è necessario che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il datore di lavoro che beneficia del bonus.

Il super bonus tirocini, la misura del programma Garanzia Giovani attiva dal 1° marzo 2016, potrà essere fruito dai datori di lavoro anche nel caso di assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, o apprendistato di mestiere. L’incentivo verrà riconosciuto per l’assunzione, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, di giovani che stanno svolgendo o hanno già svolto tirocini avviati al 31 gennaio 2016.

Chi assumere?
Per l’autorizzazione dell’incentivo è necessario che sussistano le seguenti condizioni:
– il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del Programma “Garanzia Giovani”;
– il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all’inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

Agevolazione

L’importo del super bonus tirocinio varia a seconda della classe di profilazione (indicante il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di lavoro) in cui viene collocato il giovane al momento della presa in carico da parte dell’operatore dei servizi per il lavoro ed è pari a:

– 3.000 euro, per giovani con profilazione 1;

– 6.000 euro, per giovani con profilazione 2;

– 9.000 euro, per giovani con profilazione 3;

– 12.000 euro, per giovani con profilazione 4.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Il decreto prosegue analizzando la compatibilità dell’incentivo con la normativa in materia di aiuti di stato e la cumulabilità con altri incentivi.