SPLIT PAYMENT
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 1/E/2015, con cui è stata introdotta una sanatoria delle operazioni svolte fino ad ora ed è stato messo a disposizione un elenco delle Pubbliche Amministrazioni interessate dalle nuove misure.
Il documento di prassi si concentra in particolare sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment, cercando di chiarire quando si innesca appunto la nuova disciplina contenuta nell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Il Fisco ha chiarito che lo Split Payment, cioè la nuova regola che impone alle Amministrazioni di pagare l’Iva non al fornitore, ma direttamente all’Erario, si applica a tutte le operazioni documentate con una fattura. Sono quindi esclsuse quelle certificate con il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o non fiscale.
Dal punto di vista della decorrenza, il provvedimento attuativo, ossia il DM 28 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2015, stabilisce che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data.
Per quanto concerne la definizione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, è la stessa disposizione a recare un’elencazione dei soggetti interessati, che è la medesima già contenuta nel quinto comma dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972, che disciplina la possibilità di differire l’esigibilità dell’imposta per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal fatto che questi siano effettuati nell’ ambito della sfera istituzionale o di quella commerciale.
La natura pubblica è requisito imprescindibile per l’applicazione dell’articolo 17-ter, di modo che gli enti previdenziali privati o privatizzati non vi rientrano, così come avviene per le aziende speciali e per gli enti pubblici economici.
Fra i soggetti esclusi vanno menzionati anche gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, gli Automobile Club provinciali, l’Inail.
Nei casi dubbi il documento di prassi raccomanda di consultare l’IPA, ossia l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, laddove necessario presentare una specifica istanza di interpello all’Agenzia.
La parte finale della circolare è dedicata ai profili sanzionatori e qui opportunamente l’Agenzia ricorda che, sulla base dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente, non potranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse nell’applicazione della nuova disciplina anteriormente all’emanazione della circolare stessa.
Nel caso in cui l’imposta sia stata incassata e computata in sede di liquidazione, non occorrerà effettuare alcuna variazione; se invece l’operazione è stata erroneamente considerata soggetta allo split payment, dovrà essere esercitata la rivalsa e la pubblica amministrazione interessata dovrà corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa all’operazione.
Dati i dubbi sollevati dalla nuova norma, è stata introdotta una sorta di sanatoria. Gli errori eventualmente commessi fino all’8 febbraio 2015, data in cui sono arrivati i chiarimenti della circolare del Fisco, non saranno puniti con nessuna sanzione.