Tracciabilità delle retribuzioni, obblighi e modalità
L’ultima Legge di Bilancio obbliga committenti e datori di lavoro a corrispondere con modalità di pagamento tracciabili le retribuzioni e i compensi dovuti a partire dal prossimo mese di luglio.
Scarica la guidaLa nuova disciplina si applica a tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, alle collaborazioni coordinate e continuative, e ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Sono esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro:
- instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
- domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- collegati a borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Il campo di applicazione parrebbe estendersi ai contratti stipulati dalla generalità dei datori di lavoro e committenti, ivi compreso ogni altro rapporto di lavoro, anche autonomo, diverso da quello coordinato e continuativo.
L’erogazione della retribuzione può avvenire esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale a mezzo:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
In mancanza di scelta da parte del lavoratore, in forza dell’obbligo di legge, il datore di lavoro potrà procedere al pagamento scegliendo una delle opzioni previste. L’obbligo riguarda tutti gli elementi della retribuzione previsti dal contratto individuale e collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
In caso di violazione, al datore di lavoro o committente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
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