L’apprendistato, senza limiti di età, per i disoccupati.

La nuova normativa permette la (ri)qualificazione del lavoratore attraverso l’apprendistato professionalizzante il quale prevede un ingente risparmio contributivo per datore e lavoratore ed una serie di altri vantaggi. scopriamo meglio come funziona.

 

CHI?

I datori di lavoro possono assumere, con apprendistato, disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di una indennità di disoccupazione (NASpI, Dis- Coll, ASDI, disoccupazione edile, disoccupazione agricola, ecc.), al momento in cui si instaura il rapporto.

COME FUNZIONA?

Il Legislatore delegato chiarisce che non vige il divieto di licenziamento durante il periodo formativo (la regola generale e’ che il rapporto non possa essere risolto se non per giusta causa o giustificato motivo) e che nell’anno successivo alla trasformazione del rapporto non si applica il regime della contribuzione ridotta prevista nelle altre ipotesi di apprendistato professionalizzante (art. 47, comma 7).

PRO E CONTRO

Per il lavoratore:

CONTRO: lo stipendio del lavoratore può essere ridotto fino a due livelli in meno o percentualizzato, a seconda del contratto collettivo.

PRO: formazione e riqualificazione professionale devono essere effettive, il datore non può sottrarsi; in più, non è possibile recedere liberamente dal contratto al termine della formazione. Se il datore vuole licenziare deve rispettare le regole comuni (più stringenti) sul licenziamento individuale: giustificato motivo o giusta causa.

Per il datore di lavoro:

CONTRO: a differenza di tutti gli altri apprendisti, quelli in apprendistato per i lavoratori disoccupati o in mobilità non godono dei benefici per l’anno successivo alla conferma in servizio.

PRO: il datore gode di un beneficio normativo in quanto gli apprendisti non rientrano nel computo dei lavoratori alle sue dipendenze, e di un regime contributivo doppiamente agevolato.

  • Sgravio contributivo: per i primi 18 mesi è lo stesso degli apprendisti, che varia cioè dallo sgravio totale per le imprese sotto i 9 dipendenti allo sgravio graduale di anno in anno (il datore paga 1,5% il primo anno, 3% il secondo, 10% dal terzo in poi) per le altre.
  • Incentivo: se il datore assume a tempo pieno in apprendistato lavoratori in mobilità, per ogni mese di lavoro riceverà un contributo sulla retribuzione pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. La durata del contributo è variabile, (il tetto massimo è: 36 mesi per aree ad alta disoccupazione, 24 mesi per ultra 50enni, 12 mesi tutti gli altri) ma in ogni caso sparirà, per effetto della Riforma Fornero, dal 1° gennaio 2017.