Jobs Act, lavoro accessorio: sale il tetto dei compensi

Con il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 si prevono novità in merito ai contratti di lavoro.

Tra le novità emerge l’innalzamento fino a 7.000 euro del limite annuale dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio (2.000 euro annui, con riferimento al singolo committente, se svolte a favore di imprenditori commerciali o di professionisti). I committenti imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni lavoro esclusivamente con modalità telematiche e sono tenuti a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione prima che inizi la prestazione. Si poaaono integrare le prestazioni di lavoro accessorio con attività lavorative di natura “meramente occasionale” al fine di essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione.
Il limite annuale dei compensi, riferito alla totalità dei committenti per ciascun anno solare, è l’elemento che definisce dal punto di vista oggettivo il lavoro accessorio, precludendo di fatto al personale ispettivo la possibilità di entrare nel merito delle modalità di svolgimento della stessa: si presume dunque che qualunque prestazione, rientrante nei limiti economici previsti dalla norma, sia per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono le stesse funzioni con un contratto di lavoro subordinato.

Proprio su tale limite economico incide il nuovo testo normativo, prevedendone l’ innalzamento fino a 7.000 euro. Il compenso resta comunque esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
In ogni caso, il decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2015, sia applicabile la disciplina previgente per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.

 

I buoni lavoro
La nuova disciplina introdotta dal Jobs Act, distingue due binari per le modalità di acquisto e la determinazione dell’importo dei buoni lavoro, e più precisamente

in caso di committenti imprenditori o liberi professionisti:
· i voucher potranno essere acquistati esclusivamente tramite la procedura telematica, attraverso il sito Inps o il contact center dell’Istituto, previa registrazione del committente e del lavoratore;
· il valore nominale del buono orario sarà fissato con apposito decreto del Ministero del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per i diversi settori di attività e previ confronto con le parti sociali.
per tutti gli altri soggetti:
· l’acquisto potrà avvenire presso le sedi Inps tramite la procedura telematica, attraverso il sito Inps o il contact center dell’Istituto, previa registrazione del committente e del lavoratore; presso i
rivenditori di generi di monopolio autorizzati o gli sportelli bancari e postali.
· il valore nominale del singolo voucher è di 10 euro

I buoni sono numerati progressivamente e datati e il loro valore nominale è comprensivo della contribuzione, pari al 13%, a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla
posizione contributiva del prestatore, di un premio Inail pari al 7% e di un compenso all’Inps per la gestione del servizio, per un ulteriore 5%.

Il limite massimo di 7.000 euro annui, stabilito dalla nuova normativa, deve intendersi al netto delle trattenute totali, pari complessivamente al 25%.