Fatturazione elettronica: le novità previste dall’Agenzia delle Entrate.
Il 17 giugno l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.14/E ha fornito chiarimenti e soluzioni sulla fatturazione elettronica (e-fattura). Prima di dirvi di più, rispolveriamo insieme qualche nozione.
Cosa si intende per fatturazione elettronica?
La e-fattura è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che consente di rinunciare per sempre al supporto cartaceo e a tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione. La fattura elettronica viene prodotta in formato xml e la caratteristica principale sta nel poterne garantire l’autenticità e l’integrità del suo contenuto dal momento della sua emissione al termine della conservazione sostitutiva, che è di 10 anni, grazie all’apposizione della firma digitale e alla marcatura temporale fattura elettronica.
Quali sono le novità?
A partire dal 1° luglio 2019 le fatture elettroniche immediate via SdI (Sistema di Interscambio) possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 ore del giorno di effettuazione dell’operazione.
Inoltre va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è affidata direttamente dallo Sdi.
Tuttavia la regola generale sull’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica via SdI presenta diverse eccezioni, sia di ordine oggettivo, sia soggettivo.
Quali sono le Eccezioni?
Tra le eccezioni oggettive agli obblighi di fatturazione elettronica, sono incluse tutte le situazioni nelle quali non vi è obbligo di documentare l’operazione con l’emissione di una fattura, in quanto tale operazione è, ad esempio, esclusa dal campo di applicazione dell’imposta o può essere documentata in altro modo. Nonostante ciò, nel caso in cui il soggetto che non abbia obbligo di emissione fattura, vi procede ugualmente, la stessa dovrà essere elettronica e veicolata tramite SdI.
Al contrario, hanno divieto assoluto di documentare le operazioni effettuate mediante fatturazione elettronica, tutti coloro che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Per l’anno 2019 sono previste eccezioni anche per gli operatori sanitari che non devono emettere la fattura elettronica tramite lo SdI per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero contenenti sia prestazioni sanitarie che accessorie in un unico documento.
Attenzione!
Relativamente alle sanzioni, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019:
– non sono applicate nel caso in cui la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
– sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.
Per quanto riguarda invece l’esterometro, (documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero), la circolare chiarisce che lo stesso è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica. Dunque, sono esclusi tutti i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno ottenuto proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.
Per maggiori dettagli e per scoprire tutte le altre novità introdotte da luglio leggi la Circolare ufficiale dell’Agenzia delle Entrate oppure contattaci per saperne di più!