Decontribuzione Sud e riduzione costo del lavoro: quanto si risparmia?
Allo scopo di aiutare il Mezzogiorno d’Italia, la Commissione UE ha approvato il regime agevolativo italiano da 1,5 miliardi di euro, destinato ad aiutare le imprese che operano nelle regioni del Sud Italia colpite dall’emergenza Covid-19.
Cosa prevede?
L’articolo 27 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 126/2020) ha introdotto un nuovo esonero contributivo parziale.
Beneficiari: datori di lavoro privati, anche non imprenditori
Esclusi: datori di lavoro del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che hanno in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’ambito territoriale dell’incentivo è collegato alla sede di lavoro che deve trovarsi in Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% e presentavano un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Le Regioni interessate, dunque, sono quelle meno sviluppate o in transizione ovvero:
- ABRUZZO
- BASILICATA
- CALABRIA
- CAMPANIA
- MOLISE
- PUGLIA
- SICILIA
- SARDEGNA
Il beneficio contributivo si applica ai lavoratori già in forza con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, ovvero con contratti di apprendistato.
Qual è la misura dell’incentivo?
La misura dell’incentivo è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro fino al 2026 (per poi scendere al 20% nel 2027 e al 10% nel 2029), con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
L’incentivo si applica per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione Europea.
L’INPS fornirà le istruzioni operative utili all’applicazione della decontribuzione.
Attenzione: Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per cui i lavoratori non subiranno, come peraltro in genere previsto in caso di agevolazioni contributive, non subiranno alcuna ricaduta sul piano contributivo in termini di accredito ai fini pensionistici.
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