Credito di imposta per ricerca e sviluppo: beneficiari, importo e spese ammesse

Il DM 27/05/2015 prevede un credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, disciplinato dall’art. 3, D.L. n. 145/2013 (come modificato dalla Legge di Stabilità 2015). La finalità è sostenere e incentivare le operazioni di ricerca & sviluppo.

Possono beneficiare delle seguenti agevolazioni tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2020. Il credito d’imposta spetta, per un massimo annuo di euro 20 milioni, per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di R&S effettuata in ciascun periodo d’imposta ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minore periodo nel caso di imprese costituite da meno di tre anni.

Tale credito d’imposta è riconosciuto a nella misura del – 50% della spesa incrementale relativa ai costi ammissibili.

Le spese ammissibili

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S ammissibili, quali:

  • costi per personale NON altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che sia: – dipendente dell’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo – in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di R&S.
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’IVA;
  • spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterni.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.

Attività ammissibili

a. lavori sperimentali o teorici svolti, con la principale finalità di acquisire nuove conoscenze;

b. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da usare per realizzare nuovi prodotti, processi o servizi o permettere il miglioramento di questi laddove già esistenti o per la creazione di componenti di sistemi complessi;

c. acquisizione, combinazione, strutturazione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti e servizi nuovi, modificati o migliorati; d. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi.

Non si considerano le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

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