Contratto di Sviluppo turistico Regione Campania
Il contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore turistico.

Che cos’è?
L’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 Milioni di euro ridotto a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono almeno una delle seguenti caratteristiche:
• interventi volti alla riqualificazione di strutture edilizie dismesse
• investimenti localizzati nelle aree interne del paese.

Investimenti ammissibili
• creazione di nuova unità produttiva;
• ampliamento unità produttiva esistente;
• riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
• ristrutturazione di un’unità produttiva esistente.

Spese ammissibili
• suolo aziendale e sua sistemazione (max del 10% dell’investimento complessivo ammissibile);
• opere murarie ed impiantistica assimilata (max del 70% dell’investimento complessivo ammissibile);
• macchinari ed attrezzature varie ( nessun limite);
• progettazione e studi (max 4% dell’investimento complessivo ammissibile);
• servizi reali quali programmi informatici, brevetti, software, licenze esterne, consulenze tecniche esterne.

Le agevolazioni
L’agevolazione è pari al 75% dell’investimento ammissibile.
Per le piccole imprese:
• 55 % in c/ impianti (a fondo perduto);
• 20 % finanziamento a tasso agevolato (tasso zero);
Per le medie imprese:
• 45 % in c/ impianti (a fondo perduto);
• 30 % finanziamento a tasso agevolato (tasso zero);
Per le medie imprese:
• 35 % in c/ impianti (a fondo perduto);
• 40 % finanziamento a tasso agevolato (tasso zero).
Queste percentuali saranno negoziate con Invitalia, inoltre il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie ipotecarie. Il 25% dell’ investimento non coperto dalle agevolazioni più l’iva dell’ intero investimento deve essere attestato da una referenza bancaria in cui si dichiara alternativamente o cumulativamente:
• che il soci o la società detengono disponibilità pari a quanto non coperto dalle agevolazioni;
• che la banca, senza nessun impegno vincolante, in caso di esito positivo della domanda è disposta a concedere un finanziamento bancario pari alla somma non coperta dalle agevolazioni.

Perizia giurata
In riferimento agli immobili interessati dall’iniziativa, bisogna acquisire una perizia giurata (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non incluso nella
compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma), da quale evincere:
• l’articolazione dell’iter autorizzativo da intraprendere in via preliminare all’attuazione del programma, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di
amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari;
• l’esplicita dichiarazione del tecnico circa l’inesistenza di motivi ostativi al rilascio dei medesimi necessari titoli autorizzativi;
• le informazioni circa l’eventuale avvenuto avvio del citato iter autorizzativo, con indicazione dei titoli già conseguiti.

Le premialità
Per essere ammessi alle agevolazioni, i programmi turistici devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni:
• previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma;
• idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata;
• capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi;
• ubicazione e realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico;
• presenza di un significativo impatto occupazionale e capacità di attivare occupazione incrementale;
• introduzione di rilevanti innovazioni di prodotto o di processo;
• rilavante presenza sui mercati esteri e la possibilità di attrarre investimenti esteri.

Cronoprogramma
Presentazione della domanda
Realizzazione dei progetti dal giorno successivo presentazione della
domanda
Tempi di esito progetto: L’istruttoria segue l’ordine cronologico
delle domande. Non prima di 90 giorni dall’inizio istruttoria,
secondo quanto previsto da normativa.
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