Contratto di lavoro a tempo determinato
Contratto di lavoro a tempo determinato i termini del contratto. Le novità introdotte dalla riforma Renzi
Il contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dal D.Lgs. 368/2001, è un contratto di lavoro subordinato dove è indicata la durata dello stesso e quindi la data di fine del rapporto. La fine del rapporto di lavoro è consentita solo a fronte di ragioni (causale) di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, da specificare nel contratto.
Contratto di lavoro a tempo determinato: causale
Con il D.L. n. 34 del 2014 un’azienda la prima volta che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, può farlo senza l’obbligo di indicare la causale.
Questo primo contratto a-causale ha una durata massima di 36 mesi precedentemente 1 anno.
Contratto di lavoro a tempo determinato: proroghe
Il termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, per un massimo di otto volte, quando il contratto iniziale ha una durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore. Le proroghe sono ammesse se si riferiscono alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto iniziale. La legislazione precedente consentiva invece di effettuare una sola proroga.
Inoltre, sono stati modificati i tempi delle pause obbligatorie che devono intercorrere tra un contratto e l’altro, secondo i seguenti criteri:
- contratti a 6 mesi: le pause passano a 60 giorni (da 10 giorni);
- contratti più lunghi: le pause passano a 90 giorni (da 20 giorni).
La durata complessiva del rapporto di lavoro (durata iniziale + proroghe) non può superare i 3 anni, limite che non può essere applicato ai lavori stagionali.
Forma del Contratto di lavoro a tempo determinato
Il contratto così come il termine deve risultare da atto scritto.
Licenziamento
Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa.
Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.