Come avviare l’impresa con la NASpI.
Con la NASpI è possibile ottenere la liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione (oggi chiamata assicurazione sociale per l’impiego) in un’unica soluzione per avviare una nuova attività di lavoro autonomo, ditta individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Attività e beneficiari
L’incentivo all’autoimprenditorialità spetta a tutti i lavoratori dipendenti che hanno maturato diritto alla NASpI. Può accedere alla NASpI anticipata anche il lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione. Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comportino l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Modalità e termini
La domanda dev’essere presentata all’INPS entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività agevolabile, pena la decadenza dell’incentivo per via telematica:
- direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS;
- tramite patronato;
- tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.
Alla domanda, va allegata la documentazione comprovante l’avvio dell’attività autonoma, che può essere resa anche attraverso un’autocertificazione.
È motivo di decadenza dell’incentivo all’autoimprenditorialità l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI. In tale caso il beneficiario dovrà restituire l’intero ammontare dell’anticipazione ottenuta.
A chi richiede l’erogazione anticipata della NASpI non spetta l’accredito della corrispondente contribuzione figurativa, né l’assegno ANF per il nucleo familiare, per i periodi di disoccupazione indennizzati.