Bonus investimenti pubblicitari

Il decreto Sostegni bis prevede una nuova finestra temporale per la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari, che si aprirà dal 1° al 30 settembre 2021. Il bonus è rivolto a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione e indipendentemente dalla natura giuridica, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati:
– su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, iscritte al ROC;
– sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Il credito d’imposta, concesso in “de minimis”, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997. Nel biennio 2021-2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati.

Non rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo:
•la realizzazione grafica pubblicitaria
•la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc)
•pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google
•spese per la produzione di volantini cartacei periodici
•siti web non registrati come testata giornalistica