Bonus compra-affitta
Il Decreto Sblocca Italia ha introdotto uno sconto fiscale, chiamato bonus compra-affitta, per chi acquista un immobile dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 e lo concede in locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. Per la piena operatività della deduzione fiscale si attendevano però le regole di attuazione che vengono ora introdotte con il Decreto 8 settembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dell’Economia dell’8 settembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 dicembre 2015. Ecco tutti i dettagli.
DOTAZIONE
Si divide per i tre anni come segue:
10,1 milioni di euro per l’anno 2015
19,2 milioni di euro per l’anno 2016
31,6 milioni di euro per l’anno 2017
BENEFICIARI
Possono beneficiare della misura le persone fisiche non esercenti attività commerciale le quali:
– effettuano acquisti di immobili di nuova costruzione invenduti, da destinare a locazione;
– sostengono spese per ristrutturazione edilizia nonché spese per costruire un’unità immobiliare a destinazione residenziale.
AGEVOLAZIONI
La misura prevede la deduzione dal reddito ai fini Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, nel limite massimo complessivo di 300mila euro, comprensivo di Iva. Sono dedotti anche gli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’immobile. Lo sconto è ripartito in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta in cui viene stipulato il contratto di locazione.
SPESE AMMISSIBILI
Sono oggetto di agevolazione:
– il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile nel periodo tra il 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;
– le spese attestate da fatture per lavori di ristrutturazione sostenute tra il 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
Per beneficiare della deduzione:
-L’immobile deve essere locato a carattere continuativo per almeno otto anni entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori;
-l’immobile deve avere destinazione residenziale e non essere di lusso;
-l’immobile deve avere prestazioni energetiche certificate in classe “A” o “B”;
-il canone di locazione non deve essere superiore a quello convenzionato indicato nella convenzione-tipo prevista dalla normativa;
-non devono esserci rapporti di parentela tra locatore e conduttore.
Scarica QUI la Scheda di sintesi stampabile della misura.