Bonus assunzioni 2015 : la trasformazione di contratti a termine
Il bonus assunzioni 2015 spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.
L’INPS, nella circolare n. 17/2015, chiarisce che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono ammesse alla fruizione dell’esonero contributivo, anche se il datore di lavoro, assume a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi o trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Caratteristiche dell’incentivo
il bonus, appare come un’agevolazione rivolto a tutti i datori di lavoro privati operanti in qualunque settore economico e su tutto il territorio nazionale: ne deriva che esso non è inquadrabile tra gli aiuti di stato e dunque non è computabile nella c.d. regola del de minimis. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’eccezione dei contratti di apprendistato, di lavoro domestico e intermittenti. E’ invece ammessa la fruizione dello sgravio in caso di assunzione di dirigenti con contratto a tempo indeterminato, nonostante rimanga ferma la facoltà del datore di lavoro di accedere al recesso ad nutum in qualunque momento.
Confermata inoltre la spettanza dell’esonero in caso di assunzione a scopo di somministrazione.
Come accedere ai benefici?
Le aziende devono innanzitutto essere in possesso del DURC e rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Legge 92/2012 ha poi compiutamente disciplinato i principi generali da verificare, e che il datore di lavoro dovrà di volta in volta autocertificare, per usufruire delle agevolazioni alle assunzioni: l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione
siano finalizzate all’ acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; - non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti, dallo stesso datore di lavoro o da un’azienda diversa ma che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
La L. 92/2012 prevede, quale ulteriore condizione per la spettanza degli incentivi, il principio per cui l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, posto da norme di legge
o dalla contrattazione collettiva: l’INPS ritiene non ostativa tale circostanza in quanto “la finalità ultima perseguita con l’introduzione del beneficio contributivo in oggetto è quella di promuovere la
massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato”.
Stabilizzazione dei contratti a termine
L’INPS ritiene che, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge sopraesposte, sono ammesse alla fruizione dell’esonero contributivo, anche qualora il datore di lavoro, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001:
- assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa
superiore a sei mesi; - trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decorrenza 1° gennaio al 31 dicembre 2015, ai datori di lavoro viene concesso l’esonero per trentasei mesi dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL. L’assunzione deve riguardare lavoratori che nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto di
lavoro non sono occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. È altresì necessario che lo stesso lavoratore non sia stato già assunto con il medesimo incentivo da parte
di altri datori di lavoro. Lo sgravio è totale ma soltanto entro uno specifico massimale, fissato a 8.060 euro annui, ovviamente da riproporzionare in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell’ arco temporale considerato. L’esonero non spetta in ogni caso ai datori di lavoro nel caso di assunzioni relative a lavoratori con cui è già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.
Cumulabilità
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente” (es. donne e
ultracinquantenni), mentre è cumulabile con gli incentivi di natura economica previsti per:
a) l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;
b) l’assunzione di giovani genitori pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori.
c) l’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi o mobilità;
d) il “Programma Garanzia Giovani”.
e) l’incentivo per l’assunzione di giovani operai agricoli.