Nuovi fondi a favore dei liberi professionisti.

Dieci milioni di euro per il nuovo bando della Regione Campania che incentivano programmi di innovazione tecnologica e digitale, con particolare riguardo alle tecnologie abilitanti, presentati da liberi professionisti.

Beneficiari

-Singoli professionisti in forma singola o associata;

Aspiranti liberi professionisti in forma singola, non ancora in possesso di una partita IVA riferibile all’attività professionale che intendono avviare. Tali soggetti sono tenuti, prima dell’adozione del provvedimento di concessione, ad:

  • aprire la partita IVA riferibile all’attività professionale oggetto del programma di investimento presentato.
  • avviare tale attività professionale in un luogo di esercizio in Regione Campania;

– associazioni tra professionisti mono e multidisciplinari

Spese ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:

Spese connesse all’investimento materiale:

  1. macchinari, impianti professionali, attrezzature ad alta tecnologia, impianti finalizzati allo sviluppo di modalità di gestione digitale della attività professionale, hardware, a servizio esclusivo della sede di svolgimento, max 70%
  2. arredi ed attrezzature varie (ivi compresi notebook e tablet) fino a un massimo del 20% dell’investimento ammissibile;

Spese connesse all’investimento immateriale:

  • acquisto di brevetti e licenze, know-how, max 30%
  • programmi informatici funzionali all’esercizio dell’attività professionale.

 

Rientrano in tali servizi, a titolo di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione data-base, max 50%

Agevolazione

I liberi professionisti devono presentare programmi di investimento in cui le spese per l’innovazione tecnologica sia pari al 70% del totale. Il contributo massimo concedibile non potrà superare €25.000,00. Sono ammissibili i progetti che comportino spese ammissibili uguali o superiori ad €5.000,00.

Modalità e termini

Invio telematico entro il 31 Maggio 2017.