Agevolazioni fiscali Start up innovative: testo integrale del decreto
Agevolazioni fiscali Start up innovative: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo il decreto del Ministero dell’Economia del 30.01.2014 che prevede importanti agevolazioni fiscali per chi investe in Start up innovative.
Di seguito il testo integrale del decreto relativo alle Agevolazioni fiscali Start up innovative pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che, dagli articoli 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; Visto l'art. 29, comma 8, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 7 dello stesso articolo concernenti gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi; Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 194 del 18 agosto 2006); nonche' la Comunicazione della Commissione recante modifica degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2010/C 329/05, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 329 del 7 dicembre 2010); Vista la Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1° ottobre 2004); Vista la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003); Vista la procedura di notifica comunitaria adottata ai sensi dell'art. 29, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 conclusasi con la decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2013 C(2013)8827 che considera la misura di aiuto di stato notificata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l'applicazione di quelle contenute nell'art. 29 della Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 2. Ai fini del presente decreto: a) per «testo unico» si intende il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per «start-up innovative» si intendono le societa' indicate all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa mediante una stabile organizzazione; c) per «start-up a vocazione sociale» si intendono le societa' indicate nell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; d) per «incubatore certificato», si intende la societa' indicata nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta; f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.