Accordo per il credito 2015: sospensione e allungamenti mutui.
LE INIZIATIVE
L’Accordo prevede tre iniziative in favore delle Pmi:
1. Imprese in ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
2. Imprese in sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
3. Imprese e Pa, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione.
BENEFICIARI
Pmi (comprese le società di persone, i lavoratori autonomi, le imprese familiari, ditte individuali, professionisti, associazioni e fondazioni che esercitano un attività economica), appartenenti a tutti i settori operanti in Italia o se, all’ estero, abbiano in Italia la stabile organizzazione, comprese quelle che presentino alcune difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”).
AGEVOLAZIONI:
IMPRESE IN RIPRESA
A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti
1. Operazioni di sospensione per massimo 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”.
Condizioni Economiche applicabili
• Per le Pmi che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito: sarà applicato lo stesso tasso previsto dal contratto originario senza la necessità di garanzie aggiuntive.
• Per le Pmi che presentano difficoltà nel rimborso: sarà applicato ugualmente lo stesso tasso a condizione che il finanziamento sia assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI( o altra garanzia equivalente)
• In tutti gli altri casi: la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d’interesse che non dovrà comunque essere superiore a 75 punti Base.
B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti
Caratteristiche del finanziamento
I finanziamenti ammissibili devono avere una durata minima di 18 mesi e un giorno, risultare in essere al 31 Marzo 2015 e non aver fruito di sospensione o allungamento
nell’ arco dei 24 mesi precedenti.
IMPRESE IN SVILUPPO
L’accordo prevede che Le banche aderenti costituiscano dei plafond individuali – con un obiettivo di dotazione complessiva pari a 10 miliardi di euro – destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle Pmi. La nuova misura si estende anche al finanziamento dell’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi investimenti realizzati o in corso, come anche della capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.
IMPRESE E PA
Nell’ ambito di smobilizzo di crediti vantati verso la PA le Banche aderenti si impegnano ad attivare almeno una delle tre operazioni
• Sconto pro soluto, anche con garanzia dello Stato
• Anticipazione del credito, con cessione dello stesso (realizzata anche nella forma dello sconto pro solvendo)
• Anticipazione del credito, senza cessione dello stesso.
Le operazioni possono essere realizzate anche in favore di PMI che non siano “in bonis” al momento della presentazione della domanda.
1. Operazioni di allungamento della durata dei mutui.
2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine.
3. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.
SCADENZA
L’Accordo per il credito 2015 rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2017.
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