Assunzioni qualificate: la revoca del credito d’imposta
Assunzioni qualificate: la revoca del credito d’imposta
Ci sono una serie di precisazioni relative a motivi di revoca dell’agevolazione e all’ aggiornamento annuale della certificazione contabile nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico sul credito d’imposta per le imprese che effettuano assunzioni qualificate. Il documento (circolare 828 del 9 gennaio 2015) risponde a quesiti posti dalle imprese. Si tratta del credito d’imposta che spetta alle imprese che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato previsto all’ articolo 24 del decreto legge 83/2012.
Ricordiamo che per le assunzioni effettuate nel 2013, i termini per la presentazione delle domande si sono aperti il 10 gennaio 2015. Ai datori di lavoro viene concesso un credito d’imposta del 35%.
Numero dipendenti
Fra i motivi di revoca c’è quello della riduzione o mantenimento, nei due anni (per le PMI) e nei tre anni (per le imprese di grandi dimensioni) successivi all’assunzione, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti. Il Ministero specifica che viene considerato motivo di revoca totale il mancato incremento dell’occupazione complessiva (riferita solo ai dipendenti a tempo indeterminato) dell’impresa beneficiaria nei due, o tre, anni successivi all’assunzione. Come dato sull’occupazione il riferimento complessivo iniziale è il numero dei dipendenti a tempo indeterminato rilevati dal bilancio o dal libro unico del lavoro. Quando compilano la domanda di accesso al beneficio per le assunzioni qualificate, le imprese devono indicare correttamente questo dato.
Conservazione dei nuovi posti di lavoro
Altro motivo di revoca, la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro per i quali si fruisce del credito d’imposta: anche qui, per due anni nelle PMI e per tre anni delle aziende più grandi. Il Ministero precisa che, nel caso in cui un’azienda fruisca del credito d’imposta in relazione e più assunzioni agevolate, la mancata conservazione dei nuovi posti fa perdere il beneficio ai singoli dipendenti per i quali si è verificata. Esiste un caso in cui la mancata conservazione non è comunque causa di revoca: se il dipendente è sostituito con un altro avente le stesse caratteristiche di cui all’articolo 2 lettere a,b del decreto 23 ottobre 2013 (dottorato di ricerca o laurea magistrale tecnico-scientifica). In questo caso, l’impresa deve inviare al Ministero:
- specifica istanza, redatta in base a specifico modulo pubblicato contenuto nell’allegato 1 della circolare, al ministero, all’indirizzo PEC cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it;
- dichiarazione del soggetto certificatore, secondo lo schema contenuto nell’allegato 2 della circolare.
Certificazione contabile
Infine, alle imprese si ricorda che devono inviare l‘aggiornamento annuale della certificazione contabile entro 30 giorni dal decreto di concessione dell’agevolazione.